La responsabilità giuridica della guida subacquea
8/9/2005 - responsabilità giuridica della guida subacquea
L'art. 14, comma 4, della Legge quadro del 2005 sull'ordinamento delle attività subacquee, definisce guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore nell'addestramento di singole persone o gruppi di persone e li accompagna in immersione, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
Nell'ipotesi, quindi, in cui la guida provochi un danno con un suo specifico comportamento, risponderà del danno per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., come qualunque altra persona che cagioni un danno ad un'altra, ovvero per responsabilità contrattuale nel caso in cui si ravvisi la violazione di un obbligo contrattuale. E' più interessnte invece valutare se la guida possa rispondere o meno di un danno causato da una sua omissione.
Nel caso in cui la guida si assumi l'obbligo di sostenere e controllare subacquei poco esperti durante l'immersione, la responsabilità della guida stessa si avvicina molto a quella dell'istruttore, perciò è responsabile dei danni subiti dai partecipanti all'immersione se non prova di aver svolto il suo lavoro con l'ordinaria diligenza e di aver fatto di tutto per evitare il danno, verificatosi per forza maggiore.
Se invece la guida si è impegnata soltanto ad accompagnare su un sito di immersione subacquei già esperti, allora la responsabilità è senz'altro limitata ad eventuali comportamenti negligenti attivi posti in essere dalla guida stessa.
A questo proposito il Tribunale di Milano , in occasione della morte di un sub durante una escursione fotografica subacquea, ha precisato che "non è responsabile il soggetto sul quale gravava l'obbligo di seguire il gruppo per ragioni di sicurezza, in quanto non può ricoprire nella circostanza la qualità di istruttore subacqueo, se nessuna attività di insegnamento o di tirocinio doveva essere svolta".
Nello specifico il Tribunale non ha ritenuto responsabile la guida dell'omesso controllo della preparazione tecnica dei partecipanti, poichè per partecipare all'escursione dovevano essere sub esperti, nè dell'omesso controllo dell'equipaggiamento dei partecipanti, dal momento che la guida era tenuta a fornire esclusivamente le bombole e la zavorra, restando a carico dei partecipanti medesimi provvedere alle altre attrezzature.
Nella medesima sentenza invece il Giudice ha ritenuto responsabile il fotografo subacqueo che, dopo aver accettato di guidare l'immersione, ha dotato la vittima di una zavorratura non idonea alle sue condizioni di peso ed al tipo di immersione da svolgere.
In tal caso, se vi è un nesso di causalità tra la morte del subacqueo e la zavorra fornita, la guida, avendo avuto un ruolo attivo nel determinare l'evento dannoso, è responsabile di tale danno.

